ASSEMBLEA STRAORDINARIA - Adozione nuovo testo di Statuto adeguamento Legge 4/2013
Rimini, 17 Maggio 2014
SOMMARIO: ART.1 - DENOMINAZIONE; ART. 2 - SEDE E DURATA; ART. 3 - PROFILO PROFESSIONALE; ART. 4 - SCOPI E FINALITÀ; ART. 5 - LA FORMAZIONE; ART. 6 - REQUISITI DI ISCRIZIONE DEI SOCI; ART. 7 - I SOCI; ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI; ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO; ARTICOLO 10 - ORGANI DELL´ASSOCIAZIONE E INCOMPATIBILITA; ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA; ARTICOLO 12- IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE; ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI; ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE; ARTICOLO 15 - IL VICE PRESIDENTE; ARTICOLO 16 - SEDI REGIONALI; ARTICOLO 17 - CENTRO STUDI; ARTICOLO 18 – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI; ARTICOLO 19 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE; ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI; ARTICOLO 21 - SANZIONI DISCIPLINARI; ARTICOLO 22 - REGISTRO PROFESSIONALE NAZIONALE; ARTICOLO 23 - NORME DEONTOLOGICHE; ARTICOLO 24 - TUTELA DEI MARCHI; ARTICOLO 25 - MODIFICHE STATUTARIE; ARTICOLO 26 - BILANCIO E PATRIMONIO; ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO; ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI; ARTICOLO 29 - REGOLAMENTO.
ART.1 - DENOMINAZIONE
L’Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative, in sigla U.NA.P.P.A., è stata costituita con statuto in data 11 aprile 1994, sulla base degli art. 14 e ss. del codice civile. Lo statuto vigente è conforme ai principi della legge n. 4 del 2013. Con delibera del consiglio direttivo nazionale è possibile mutare la denominazione o aggiungere acronimi.
ART. 2 - SEDE E DURATA
L’associazione, che ha diffusione nazionale, ha sede legale in Milano. L’ associazione ha inoltre sedi operative in alcuni comuni capoluogo di regione e potrà altresì attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e/o uffici di rappresentanza esclusivamente con delibera del consiglio direttivo nazionale aventi le medesime finalità associative. L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata ai sensi dell’art. 27 del presente statuto e con le maggioranze di cui all’art. 25.
ART. 3 - PROFILO PROFESSIONALE
L’UNAPPA è un’associazione professionale che rappresenta:
In via esemplificativa, i professionisti svolgono la loro attività in materia di impresa, commercio, artigianato, turismo, ambiente, attività produttive, sostegno all’internazionalizzazione, pratiche consolari e di immigrazione, gestione e distribuzione di banche dati, nonché tutte le attività di semplificazione amministrativa sono definibili professionisti pratiche amministrative(PPA). L’associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa professionisti che svolgono la suindicata attività in forma individuale, societaria, associata, cooperativa o nella forma di dipendente.
ART. 4 - SCOPI E FINALITÀ
L’associazione non ha scopo di lucro ed è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale.
L’associazione si propone di:
L’associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l’attivazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 27-ter del Codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, di uno sportello per gli utenti per l’accesso diretto con modalità informatiche, che sia riferimento e servizio per la preventiva conciliazione di casi di possibile contenzioso con i singoli professionisti nonché per soddisfare qualsiasi richiesta di informazione in merito ai requisiti professionali e deontologici.
Sul sito web sono pubblicati tutti gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli associati sia per gli utenti, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.
Per lo svolgimento delle attività descritte l’associazione U.NA.P.P.A. può costituire società di servizi.
ART. 5 - LA FORMAZIONE
La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono elementi qualificanti ed essenziali dell’attività degli associati. L’associazione si impegna a sviluppare ogni iniziativa tendente alla formazione e alla preparazione professionale, creando commissioni di lavoro e di studio volte a migliorare la preparazione culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando corsi di aggiornamento e di formazione, convegni a livello locale e nazionale, nonché attività editoriali e di comunicazione. L’associazione, inoltre, individua e attua percorsi di qualificazione, specifici corsi ed attività formative culturali e professionalizzanti, al fine del riconoscimento da parte dei soggetti abilitati. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione è obbligatoria, dà diritto al credito formativo ed è disciplinata, con differenti modalità, nel regolamento della formazione. La mancata partecipazione dell’associato, senza gravi e giustificati motivi, a tre consecutivi corsi di formazione e/o aggiornamento in un anno, costituirà titolo per l’eventuale dichiarazione di decadenza dalla qualifica di socio.
ART. 6 - REQUISITI DI ISCRIZIONE DEI SOCI
Possono iscriversi all’associazione le persone fisiche in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore e/o di specifici requisiti che attestino il possesso, da parte del richiedente, di adeguate conoscenze, competenze e abilità nell’esercizio di almeno una delle attività indicate all’art. 3 del presente statuto. Le modalità di iscrizione e i requisiti di accesso richiesti sono specificati nel Regolamento associativo.
ART. 7 - I SOCI
L'associazione prevede tre categorie di soci: soci ordinari, soci aggregati, soci sostenitori
Non hanno diritto di voto, ma possono partecipare all’assemblea in qualità di uditori. I soci titolari di quote hanno diritto di voto solo in sostituzione del socio ordinario dell’organizzazione di appartenenza, esclusivamente con delega.
ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI
L’iscrizione all’associazione è annuale. I soci che hanno diritto di voto in assemblea sono tenuti:
ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO
La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo nazionale in caso di:
Nei casi di esclusione come sopra elencati, il consiglio direttivo nazionale può deliberare quale sanzione accessoria, di comunicare ai fornitori di servizi dell’associazione ed alle autorità pubbliche con le quali l’associazione ha rapporti lavorativi, il nominativo dell’associato inciso dal provvedimento disciplinare con la motivazione del provvedimento stesso. In questi casi è espressamente escluso qualunque risarcimento dei danni eventuali derivanti dall’associato inciso dal provvedimento, causati dalle comunicazioni suddette. E’ inoltre, prevista la possibilità di revoca preventiva dei mandati a scopo cautelativo. In caso di esclusione, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento sanzionatorio.
Il socio potrà esercitare il diritto di recesso previa comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo nazionale entro il 30 ottobre dell’anno precedente. Il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo. In caso di recesso il socio non ha diritto a nessun rimborso o abbuono in relazione ai versamenti effettuati a qualsiasi titolo in favore dell’associazione.
ARTICOLO 10 - ORGANI DELL´ASSOCIAZIONE E INCOMPATIBILITÀ
L´UNAPPA consta di strutture organizzative nazionali e, eventualmente, regionali, in particolare:
Non costituisce organismo deliberativo elettivo, ma fa parte degli organismi associativi, il centro studi. Qualora sorgano elementi che possano generare o concretare conflitto di interessi da parte di un membro appartenente all’organo, dovrà astenersi espressamente da ogni deliberazione al riguardo. Tale deliberazione dovrà essere opportunamente verbalizzata e trascritta. Il conflitto di interesse emerso può essere rimosso dallo stesso organo o nei casi più gravi, dall’assemblea. Sono incompatibili le cariche in associazioni analoghe o rappresentanti la stessa area professionale, se non autorizzate dall’assemblea.
ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dai soci ordinari e dai soci aggregati soltanto se muniti di delega, ai sensi dell’art. 7 del pre-sente statuto. È convocata in via ordinaria dal presidente dell’associazione, in sua assenza dal vice presidente, almeno una volta all’anno entro il 30 di Aprile per l’approvazione del rendiconto di gestione, salvo gli impedimenti e deroghe eventualmente concesse dalle attuali norme in materia fiscale, comunque non oltre il 30 Giugno di ogni anno solare, mediante avviso scritto inviato a seconda delle necessità, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax, telegramma, ovvero qualsiasi altro strumento di comunicazione elettronica, a ciascun socio almeno 20 giorni prima dell’adunanza, all’indirizzo che risulta dalla domanda di iscrizione e/o dichiarata sul sito del portale www.unappa.it, ove autonomamente l’associato dovrà notificare le proprie variazioni nell’area personale e riservata ad esso dedicata. L’area personale ha valenza di identificazione personale per ogni attività, in particolare contiene l’indicazione del o dei titolari ovvero del rappresentante legale; tali soggetti accedono all’area personale attraverso user name e password.
La convocazione dovrà indicare data, luogo ed argomenti trattati nella stessa riunione in ordine del giorno. L’adunanza è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno 2/3 dei suoi membri, mentre in seconda convocazione, fissata a non meno di 24 ore dalla prima, lo è qualunque sia il numero dei presenti. All’assemblea possono partecipare tutti gli associati ordinari in regola con i pagamenti delle quote associative al 28 febbraio dell’anno in corso e senza sospesi economici per servizi prestati dall’associazione in loro favore. Il socio ordinario può delegare a partecipare all’assemblea un altro socio ordinario.
Nessun socio può avere in assemblea più di cinque deleghe. I membri del consiglio direttivo nazionale e i membri del collegio dei probiviri non possono ricevere deleghe. L´assemblea può inoltre essere convocata dal presidente:
L´assemblea determina per votazione gli orientamenti dell´associazione UNAPPA; le principali delibere di interesse degli associati saranno pubblicate e rese note agli associati, ai partecipanti e ai terzi, previa richiesta.
L’assemblea delibera con voto palese e maggioranza dei voti rappresentati in assemblea:
L’assemblea può essere tenuta per videoconferenza e/o con strumenti idonei che la tecnologia dovesse mettere a disposizione, fatta salva la possibilità di esprimere un voto certo. E’ considerata valida la delibera approvata con la raccolta di documento di sintesi della proposta con relativa espressione di voto indicata e firmata digitalmente e con marca temporale.
ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il consiglio direttivo nazionale, brevemente detto C.D., è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 13 e, in caso di costituzione di sedi regionali, dai consiglieri regionali solo con funzioni consultive. Il C.D. è nominato secondo le regole dettate dall’art. 11. Possono fare parte del consiglio direttivo i membri che abbiano almeno 3 (tre) anni di iscrizione come socio ordinario e viene convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei consiglieri in carica.
Le riunioni del C.D. sono valide quando è presente la metà più uno dei membri e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le sedute e le decisioni devono essere riportate in apposito libro verbali. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un consigliere si provvede alla nomina in cooptazione da parte dei membri restanti con ratifica della stessa alla prima assemblea generale.
In particolare, il consiglio direttivo:
La nomina del consiglio direttivo avviene previa presentazione di lista di candidati sottoscritta da un numero minimo di Associati Ordinari in proporzione agli iscritti all’associazione al momento della presentazione della lista stessa:
Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze, anche se di liste diverse.
I consigli direttivi saranno possibili anche per tele conferenza, video conferenza e tutti i mezzi informatici che consentano la partecipazione simultanea dei membri anche se da sedi remote.
ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è nominato dall’assemblea e si compone di 3 (tre) membri, anche non soci tra personalità di elevata caratura professionale e morale.
La carica di presidente spetta al membro che ha ricevuto maggiori preferenze o, in caso di parità tra questi, al membro più anziano. Decide in maniera insindacabile entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi all’iscrizione, o rinnovi delle cariche associative. È compito del collegio esaminare e giudicare le questioni riguardanti:
Rientra nei compiti dei probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra gli iscritti e tra gli iscritti e organi sociali. Il collegio agisce per propria iniziativa o su segnalazione. Il collegio dei probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE
Il presidente, eletto dall’assemblea generale, rappresenta l’U.NA.P.P.A. nella sua unità e totalità. Allo stesso spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A lui spettano l’esecuzione delle delibere dell’assemblea generale e del consiglio direttivo. Presiede e convoca l’assemblea nazionale ed il consiglio direttivo nazionale, coordinandone l’azione nazionale e regionale. È responsabile dell’organizzazione interna della sede nazionale. Sospende in via cautelativa l’iscritto nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti detentivi e/o di rinvio a giudizio per fatti dolosi di particolare gravità o che assume gravi comportamenti in contrasto con le linee dell’associazione, del presente statuto, o degli organi nazionali, nonché in evidente contrasto con il codice etico. Adotta ogni opportuno provvedimento riferendo nel più breve tempo al consiglio direttivo per la necessaria ratifica e, nei casi gravi i più gravi, al collegio dei probiviri. Per l’attuazione dei propri compiti può avvalersi della collaborazione dei componenti del consiglio direttivo nazionale, dei segretari regionali ovvero può nominare consulenti esterni.
Il presidente è eletto tra i soci che abbiamo maturato almeno 5 anni consecutivi di iscrizione come socio ordinario.
ARTICOLO 15 - IL VICE PRESIDENTE
Il vice presidente, eletto tra i consiglieri con le modalità di cui all’art. 12, esercita i poteri delegati dal presidente per specifici compiti o direttamente dal consiglio, in caso di assenza prolungata o di vacanza della figura del presidente.
Le attività così poste in essere devono essere ratificate dall’organo che ha delegato il potere.
ARTICOLO 16 - SEDI REGIONALI
Possono essere istituite, laddove il numero degli associati superi le 20 (venti) unità. La sede regionale è responsabile della propria organizzazione, in conformità alle direttive nazionali. All’associazione nazionale, non spetta nessun onere o responsabilità sulle obbligazioni assunte dalla sede regionale. La sede regionale può deliberare quote straordinarie di scopo. Ogni sede periferica in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l’approvazione del consiglio direttivo nazionale.
Si applicano le regole previste dal presente statuto per l’elezione dell’eventuale consiglio Direttivo Regionale, per l’elezione del Segretario Regionale e per ogni altra decisione inerente problematiche U.NA.P.P.A. Gli organi della segreteria regionale sono:
Ogni sede potrà eleggere i propri delegati all’assemblea nazionale. La Segreteria Regionale non ha autonomia finanziaria.
ARTICOLO 17 - CENTRO STUDI (COMITATO TECNICO SCIENTIFICO)
Il centro studi, organo di riferimento scientifico dell’associazione, svolge attività consultiva relativamente alla realizzazione di progetti e alla stesura di contributi tecnico-scientifici.
Cura la formazione permanente degli associati in modo diretto o indiretto. Definisce i programmi dei corsi che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio nazionale sia per durata che per contenuti. Regolamenta l’assegnazione dei crediti formativi. Il comitato di presidenza, secondo criteri predefiniti, potrà individuare tra i membri del comitato scientifico un presidente onorario. Un rappresentante del centro studi può partecipare alle riunioni del consiglio nazionale.
ARTICOLO 18 – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno durata quadriennale e la rieleggibilità è limitata ad un massimo di 3 mandati consecutivi. Nel caso di mancata candidatura, l’assemblea può proporre la prosecuzione. È prevista la decadenza da qualunque carica sociale, in caso di sopravvenuta sentenza penale che abbia acquisito valore di giudicato.
Ogni membro degli organi associativi, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà fornire idonea documentazione o autocertificazione relativa ai propri carichi pendenti giudiziari.
ARTICOLO 19 - COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE
Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico affidato e tranne che per incarichi particolari o di rilevante importanza, previa deliberazione a maggioranza assoluta del C.D.
ARTICOLO 20 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dello statuto, del regolamento, del codice deontologico o del codice di condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque associato. Gli iscritti all'associazione che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'associazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal comitato direttivo nazionale previa audizione dell’incolpato. Avverso il provvedimento disciplinare, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione.
ARTICOLO 21 - SANZIONI DISCIPLINARI
Le sanzioni disciplinari sono:
Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all’interesse dell’associazione. Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito web nazionale, nella sezione riservata agli associati.
ARTICOLO 22 - REGISTRO PROFESSIONALE NAZIONALE
Viene istituito il registro professionale nazionale Unappa degli iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell’associazione ed inviato alle autorità competenti
ARTICOLO 23 - NORME DEONTOLOGICHE
La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere. E’ demandata al consiglio direttivo nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere
ARTICOLO 24 - TUTELA DEL MARCHIO
I presidenti ai diversi livelli associativi hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo U.NA.P.P.A., che deve essere conforme la modello distribuito dalla sede nazionale.
ARTICOLO 25 - MODIFICHE STATUTARIE
Le eventuali modifiche statutarie devono essere approvate dall´assemblea straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, e la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
ARTICOLO 26 - BILANCIO E PATRIMONIO
L’esercizio finanziario dell’associazione coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo e comunque entro i termini consentiti dalla legge. Il bilancio preventivo, è facoltativo e ove stilato verrà approvato in una delle occasioni di incontro organizzate dall’associazione o, in alternativa, inviato ad ogni associato in modo telematico entro il 30 novembre dell’anno solare, salvo gravi impedimenti. In tale data sarà proposta la quota associativa annuale.
Il patrimonio dell’associazione è formato da:
L’ associazione non può in nessun caso procedere alla distribuzione di utili, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione medesima, anche in caso di scioglimento, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge
ARTICOLO 27 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. È fatto obbligo per l’associazione di devolvere il patrimonio, esistente al momento dello scioglimento, ad altra associazione con analoga finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 legge n. 662/96, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge.
ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto quello non menzionato nel presente statuto, si demanda alla legislazione attuale in materia.
Articolo 29 – REGOLAMENTO
Può essere previsto apposito regolamento per definire particolari ambiti di gestione dell’associazione.
Modifiche apportate in data 17 Febbraio 2015 a cura del Presidente in forza di delega data dall’Assemblea Straordinaria.